UN NUOVO REGOLAMENTO UNIFICA I COADIUVANTI TECNOLOGICI AUTORIZZATI
Coadiuvanti tecnologici. Recentemente è stato pubblicato il Regio Decreto 773/2023 che regolamenta gli ausili tecnologici utilizzati nei processi di produzione e ottenimento degli alimenti. Questa norma unifica gli ausili tecnologici autorizzati nei processi di produzione alimentare e garantisce la sicurezza nei loro usi e controlli.
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COSA SONO I COADIUVANTI TECNOLOGICI?
I coadiuvanti tecnologici sono ingredienti che vengono utilizzati intenzionalmente nella trasformazione degli alimenti per soddisfare uno scopo tecnologico. Ma a differenza degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, essi non incidono né sono presenti nel prodotto finale, anche se nel prodotto finito possono essere presenti residui della sostanza stessa o dei suoi derivati.
Ad esempio, nella produzione di integratori alimentari a base di acidi grassi omega 3, per estrarre gli omega 3 dall’olio di pesce vengono utilizzati solventi organici, ma una volta espletata la loro funzione evaporano e non hanno alcun effetto sul prodotto finale.
COME SONO REGOLATI I COADIUVANTI TECNOLOGICI?
Nell’Unione Europea non esiste una regolamentazione armonizzata per gli adiuvanti. L’unico riferimento a questo ingrediente si trova nel Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli additivi alimentari, che definisce gli adiuvanti, ma li esclude espressamente dal suo ambito di applicazione. Pertanto, è applicabile la legislazione vigente di volta in volta negli Stati membri dell’Unione Europea.
Nel caso della Spagna, ad oggi la regolamentazione dei coadiuvanti tecnologici era suddivisa in venti norme settoriali. Questo nuovo Regio Decreto riunisce in un unico standard i coadiuvanti tecnologici autorizzati e stabilisce le specifiche per la loro etichettatura.
Rispetto a tale unificazione esistono alcune eccezioni: l’elenco dei coadiuvanti tecnologici autorizzati per la produzione di oli vegetali commestibili (disciplinati dal Regio Decreto 640/2015) né i casi in cui idonei non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regio decreto l’applicazione di altre norme. Allo stesso modo, per quanto riguarda i coadiuvanti utilizzati negli alimenti di origine animale, questo regio decreto comprende solo quelli utilizzati nella preparazione o nell’ottenimento di grassi commestibili, margarine, minarine, preparazioni grasse, cefalopodi, ossa, trippa, budelli naturali e sangue derivati.
IN CHE MODO QUESTA NORMA INFLUISCE SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI?
Tale norma, unificando in un unico testo i coadiuvanti autorizzati, ne facilita la considerazione e l’applicazione da parte degli operatori economici e delle autorità di controllo, semplificandone il lavoro e fornendo loro così maggiore sicurezza alimentare e giuridica.
Al fine di semplificare la consultazione delle condizioni d’uso dei diversi coadiuvanti, l’Allegato I è suddiviso in due parti. La parte A stabilisce l’elenco degli alimenti compresi nell’ambito di applicazione del regio decreto insieme ad un riferimento alla normativa che li definisce, mentre la parte B comprende tutti i coadiuvanti tecnologici autorizzati, gli alimenti nei quali possono essere utilizzati, la categoria a cui appartengono , le condizioni d’uso e/o la funzione che svolgono e la quantità residua massima che può rimanere nel prodotto finale.
Questo standard rappresenta un importante aggiornamento alla realtà dell’uso dei coadiuvanti: vengono eliminati quelli caduti in disuso e vengono incorporate nuove sostanze autorizzate che non avevano una base normativa ma avevano una valutazione di sicurezza.
QUESTO STANDARD LIMITA GLI AIUTI TECNOLOGICI AUTORIZZATI?
No, questo regio decreto unifica gli ausili tecnologici autorizzati in Spagna, ma secondo il principio del mutuo riconoscimento, si potranno utilizzare gli ausili tecnologici legalmente commercializzati in altri Stati membri dell’Unione Europea, con le stesse restrizioni e limitazioni che esistono lì. e allo stesso scopo.
Inoltre, possono essere utilizzate come coadiuvanti tecnologici sostanze non comprese nella parte B dell’allegato I del regio decreto, purché siano consentite come additivo alimentare e si possa dimostrare il rispetto dei requisiti contenuti nella definizione di coadiuvanti tecnologici .
Non solo non limita i coadiuvanti tecnologici autorizzati, ma pone anche le basi per modificare l’elenco dei coadiuvanti consentiti, garantendo così una maggiore tutela della salute dei consumatori. Nello specifico, il regio decreto indica che l’autorizzazione di nuovi coadiuvanti tecnologici richiederà una relazione del comitato scientifico dell’organismo autonomo dell’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN OA) che certifichi l’assenza di rischi per il consumatore e un effetto favorevole parere del Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione.