Nuovo regolamento AESAN: USO DI CANNABINOIDI E CANAPAOLO NEGLI ALIMENTI
L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla regolamentazione degli alimenti e dei prodotti derivati dalla canapa e dai cannabinoidi.
Questo aggiornamento si concentra sulle linee guida europee che regolano la commercializzazione di questi prodotti all’interno dell’Unione Europea (UE). Si tratta del Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina i nuovi alimenti.
Data la crescente importanza dei cannabinoidi come il cannabidiolo (CBD), l’acido cannabidiolico (CBDA) e il cannabigerolo (CBG), sia in forma pura che in prodotti come oli, alimenti e cosmetici, è fondamentale che i produttori, i commercianti e i consumatori siano a conoscenza delle norme applicabili.
I CBG possono essere presenti in forma pura o come additivi in prodotti come oli, creme e alimenti. Non importa se la loro origine è naturale o sintetica; lo stesso vale per gli estratti della pianta Cannabis sativa L.
Classificati come nuovi alimenti
Questi composti ed estratti sono classificati come nuovi alimenti. In quanto non è stato dimostrato un consumo significativo e sicuro nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997.
Lo status di “novel food” implica che questi prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo regolamento, emanato il 25 novembre 2015, stabilisce le regole per i nuovi alimenti e aggiorna il Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Secondo questo regolamento, i nuovi alimenti devono essere valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per determinare se possono essere autorizzati all’immissione sul mercato. Ciò garantisce che qualsiasi cannabinoide, indipendentemente dalla sua origine, sia sottoposto a rigorosi test di sicurezza e soddisfi gli standard attuali prima di raggiungere il mercato europeo.
Prodotti sicuri per il consumo
Attualmente, gli alimenti derivati dai semi di canapa, come i semi interi, l’olio di semi o la farina di semi, hanno una storia di consumo sicuro e significativo.
Allo stesso modo, anche il tè di foglie di canapa (senza le sommità fiorite), da solo o in miscele di erbe, ha dimostrato una storia di consumo nell’UE. Questi prodotti non sono nuovi, purché siano derivati da varietà di Cannabis sativa L. con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,3%.
Di conseguenza, questi alimenti o prodotti derivati possono essere commercializzati nell’Unione Europea grazie alla loro storia di consumo sicuro e significativo.
Secondo queste disposizioni, le aziende che desiderano immettere sul mercato cannabinoidi ed estratti di Cannabis sativa L. come ingredienti alimentari. Devono richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione prima della commercializzazione. Il processo prevede una rigorosa valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che analizzerà i rischi associati a questi ingredienti. A seguito di questa valutazione, la Commissione deciderà se autorizzare o meno l’uso di questi composti nei prodotti alimentari. Ciò garantisce che i prodotti derivati dalla canapa siano conformi agli standard di sicurezza alimentare stabiliti. Ciò protegge la salute dei consumatori e facilita una commercializzazione responsabile all’interno dell’Unione Europea.
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